Con prot. 2022-75508 del 23.09.2022  anche ANAC interpellata sull’Accesso civico dell’Istante Monitora PA si è pronunciata.
Rimetto in allegato risposta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla richiesta di un Istituto sull’eventuale rigetto dell’istanza.

Nella stessa si rileva la posizione favorevole all’accoglimento dell’istanza.
In particolare l’Autorità sofferma l’attenzione sul ruolo riconosciuto al diritto di “accesso generalizzato quale strumento di controllo diffuso delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche…”. La risposta inoltre precisa con estrema puntualità che “…la conoscibilità generalizzata degli atti diviene regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”

Pur comprendendo i disagio che tale istanza abbia creato alle istituzioni scolastiche da un punto di vista meramente pratico.
Pur condividendo il notevole sforzo che la pubblica amministrazione è continuamente chiamata a sostenere per rispettare la trasparenza delle proprie azioni.
Pur non avendo compreso lo scopo finale dell’azione di Monitora-PA oggi più simile ad un attacco terroristico di spamming che altro.

Non posso condividere ne consigliare di rigettare l’istanza perchè tale posizione è oggi priva di fondamento giuridico ne si può intravedere una previsione a tutela di interessi pubblici o privati.

Molti, tra associazioni di sindacati, sindacati, associazioni di categoria, legali hanno affrontato l’argomento e tentato di creare un presupposto giuridico a sostegno del diniego ma poche sono riconducibili ad un fondamento normativo forte tale da evitare ulteriori fastidi per l’Istituzione scolastica rigettante.

Infatti è da ricordare che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente potrà presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), figura oggi ricoperta dai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali.
Un eventuale diniego da parte del competente RPCT comporterà una ulteriore richiesta di riesame al RPCT del Ministero dell’Istruzione.

Ora ammesso che al primo riesame il diniego all’accesso sarà confermato siamo proprio sicuri che al secondo riesame tale posizione venga convalidata?
l’RPCT del Ministero dell’Istruzione ribadirà la posizione intrapresa dai precedendi gradi? Sulla base della norma tale posizione sarebbe difficile da sostenere.

Ad ogni buon conto, la posizione dell’Istituto scolastico deve essere a mio avviso trasparente sugli argomenti oggetto di accesso, soprattutto considerando di non aver nulla da temere.

Rimetto di seguito la risposta che consiglio di effettuare all’Istante:

    Al richiedente sig Fabio Pietrosanti

    A seguito della sua richiesta di accesso civico generalizzato si evidenzia quanto segue:

    1) Si rimette in allegato determina a contrarre con la quale si è proceduto all’acquisto del servizio SaaS di registro elettronico.
    Sono stati impiegati servizi di videoconferenza e meeting indicati a suo tempo dal Ministero dell’istruzione.

    2) Nel periodo citato non si è resa necessaria alcuna valutazione d’impatto.

    3) Nessun atto è stato prodotto in tal senso non ricorrendo alcuna necessità.

    4) Documento non presente e ritenuto non necessario in quanto sono state svolte solo attività previste da norme o obblighi specifici e con l’ausilio di strumenti e piattaforme accreditate dal MI e/o dall’Agid.

    5) Eventualità non ricorsa, nessun trasferimento è stato effettuato all’estero.

    6) Si faccia riferimento alla determina a contrarre di cui al punto 1, in particolar modo tenendo conto del periodo di emergenza sanitaria il rinnovo delle piattaforme si è basato sulla continuità del servizio al fine di provocare il minor disagio nell’utenza.
    Le piattaforme sono certificate AgID e nessun ulteriore controllo da parte dell’Amministrazione è risultato necessario.

    Distinti saluti.

Allegare le determine a contrarre o alternativamente accettazione preventivo o buono d’ordine o semplicemente nome del Registro elettronico utilizzato nel periodo richiesto (2020 e 2021).

Guido Palladino –
Data Protection Officer – Consulente Privacy ” Albo Federprivacy Italia Iscr. N. AA100097 ” – Membro AssoDPO